Affitti brevi o turistici: nuove regole e sanzioni anche per gli standard di sicurezza

Le nuove regole per gli affitti brevi o turistici toccano anche gli standard di sicurezza da rispettare nelle strutture. Previste anche una serie di sanzioni per chi non rispetta gli obblighi introdotti con la conversione in legge del Decreto Anticipi.

Nell’ondata di rinnovamento degli obblighi su affitti brevi o turistici rientrano anche nuove regole sugli standard di sicurezza da rispettare per le strutture in caso di gestione imprenditoriale. Previste una serie di sanzioni per chi non si adegua.

Le disposizioni sono contenute nella conversione in legge del Decreto Anticipi che introduce anche il cosiddetto CIN, codice identificativo nazionale, per chi offre appartamenti o stanze in affitto.

Affitti brevi o turistici: nuove regole anche per gli standard di sicurezza

Secondo quanto stabilito dalle nuove regole indicate nell’articolo 13 ter del DL n. 145 del 2023, gli spazi concessi in locazione devono essere munite degli standard di sicurezza degli impianti definiti dalla normativa statale e regionale in vigore.

In linea generale tutte le unità immobiliari devono essere dotate dei seguenti strumenti:

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori portatili.

Su questo ultimo punto, la norma fornisce anche alcuni dettagli: devono essere posizionati in punti accessibili e visibili, vicino alle entrate e alle aree di maggior pericolo. Bisogna prevederne uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Per la tipologia è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

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Le novità riguarda sia gli affitti turistici che quelli brevi, così come definiti dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

“Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

La norma, però, specifica che le nuove regole sulla sicurezza devono essere rispettate solo in caso di gestione imprenditoriale.

Affitti brevi o turistici: sanzioni per chi non rispetta le nuove regole sulla sicurezza

Sul punto il Decreto Anticipi specifica anche un altro obbligo collegato. I soggetti che, direttamente o tramite intermediario, gestiscono un’attività di affitti brevi o turistici in forma imprenditoriale devono rispettare anche l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune di riferimento.

Ai nuovi obblighi indicati vengono associate anche specifiche sanzioni:

per gli standard di sicurezza degli impianti si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore;
per i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e per gli estintori la sanzione va da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata;
per la mancanza della SCIA, invece, si va da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
L’articolo 13 ter del DL n. 145 del 2023, infine, specifica: “Le disposizioni (sulle sanzioni indicate) non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale”.

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